La Legge di Bilancio 2020 ha confermato le agevolazioni fiscali già previste nell’anno 2019 per le imprese che investono nelle attività di Formazione 4.0. Infatti, per tutto il corso del 2020, è stato prorogato (con alcune novità) il credito d’imposta Formazione 4.0 che prevede agevolazioni fino al 60% sulle spese sostenute per la formazione del personale e la digitalizzazione delle modalità operative in ottica Industria 4.0.
Scopriamo insieme a quanto ammontano le detrazioni, chi sono i soggetti beneficiari delle agevolazioni e quali attività formative sono soggette al credito d’imposta 2020.
Bonus Formazione 4.0 2020: chi sono i soggetti beneficiari
Le disposizioni normative riguardo al credito d’imposta prevedono che tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito, possano avere accesso alle detrazioni fiscali per Formazione 4.0.
Esistono soggetti esclusi? Sì, non possono beneficiare del credito d’imposta le seguenti attività:
- Imprese in difficoltà, così come definite dall’Art. 2 del Regolamento UE 651/2014;
- Attività destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’Art. 9 del D.Lgs. 231/2001;
- Imprese che non risultino in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Attività che non risultino in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Inoltre, non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale i professionisti, più precisamente i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
Credito d’imposta Formazione 4.0 2020: a quanto ammontano le detrazioni
Ecco quali sono le percentuali e i limiti massimi annuali di spesa in merito al credito d’imposta Formazione 4.0:
- Per le Piccole Imprese il credito d’imposta viene concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e con un limite massimo annuale di 300.000€;
- Per le Medie Imprese il credito d’imposta viene concesso nella misura del 40% delle spese sostenute e con un limite massimo annuale di 250.000€;
- Per le Grandi Imprese il credito d’imposta viene concesso nella misura del 30% delle spese sostenute e con un limite massimo annuale di 250.000€.
Inoltre, il credito d’imposta viene concesso eccezionalmente nella misura del 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Attività di formazione 4.0 ammesse per ricevere le agevolazioni
I fondi per la formazione del personale previsti dal credito d’imposta 2020 riguardano tutte le attività di formazione finalizzate al processo di digitalizzazione delle imprese previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Pertanto, rientrano nelle attività di formazione soggette ad agevolazioni:
- Big data e analisi di dati;
- Cloud e fog computing;
- Cyber security e prevenzione di attacchi hacker;
- Sistemi cyber-fisici;
- Prototipazione rapida;
- Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
- Robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- Manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- Internet of Things;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
L’attività formativa soggetta ad agevolazione deve rispettare due parametri fondamentali:
- Deve essere destinata al personale dipendente dell’attività beneficiaria, dove con il termine personale dipendente si indicano tutti i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato o con contratto di apprendistato;
- Deve interessare uno o più dei seguenti settori aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione.
Infatti, le attività di formazione periodica in materia di sicurezza all’interno degli spazi di lavoro non saranno soggette ad agevolazioni poiché non rientrano nel programma Formazione 4.0.
Formazione 4.0: i soggetti abilitati all’erogazione della formazione
I soggetti abilitati all’erogazione di corsi di Formazione 4.0 sono:
- Università pubbliche e private (e strutture ad esse collegate);
- Istituti tecnici superiori;
- Personale dipendente interno all’attività;
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività formative finanziate presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’attività ha sede legale o operativa;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 Gennaio 2001;
- Soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla disciplina europea.
Credito d’imposta Formazione 4.0: modalità di accesso e adempimenti per l’attività
In seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020, lo svolgimento delle attività di formative 4.0 non dovrà più essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali. Al contrario, le modalità di accesso al credito e gli adempimenti aziendali rimangono invariati dal 2019:
- L’azienda deve rilasciare a ciascun dipendente un’attestazione che documenti l’effettiva partecipazione alle attività di Formazione 4.0, con una specifica indicazione riguardante le attività e gli ambiti aziendali individuati;
- L’azienda deve conservare una relazione che documenti le modalità organizzative, i contenuti delle attività di formazione svolte e i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti sia dal personale docente che dai dipendenti;
- L’azienda deve conservare la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione dell’agevolazione fiscale;
- L’azienda deve conservare la documentazione certificata dal soggetto incaricato della revisione legale riguardante i costi e il bilancio dell’attività. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono adempiere comunque all’obbligo attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti;
- A partire dal 2020, tutte le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute ad inviare una comunicazione ufficiale al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di consentire all’ente di conservare le informazioni e i dati necessari per valutare l’efficacia della misura agevolativa stessa.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta Formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 tramite comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il credito sarà utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello relativo al sostenimento delle spese ammissibili.